Electronic Guard - Assistenza Tecnica Caldaie a Gas
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Prima parte. Domande generali
Seconda parte. Approfondimenti tecnico-normativi

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La compilazione dell'allegato H è obbligatoria ogni qual volta si interviene sull'impianto o sulla caldaia (ad esempio per sostituire un componente) anche al di fuori degli intervalli di controllo e manutenzione annuali?

Mentre la compilazione dell'allegato H è obbligatoria per gli interventi annuali (o più precisamente per quelli eseguiti con le scadenze previste dal "costruttore dell'impianto" come specifica il DPR 551/99 all'art.8 comma 1), è meno chiaro se esso debba essere compilato anche per interventi "straordinari", come ad esempio per sostituire un componente. Però, siccome al cliente un rapporto che descriva le operazioni effettuate dovrà essere rilasciato, vuoi per correttezza professionale, vuoi per tutelare il manutentore dalla responsabilità in caso di possibili successive manomissioni, è sicuramente possibile utilizzare a questo scopo l’allegato H, compilandolo solo nelle parti relative all'intervento effettuato e riportare nello spazio “osservazioni” le parti eventualmente sostituite, Se però l’Ente di controllo fornisce l’allegato H pere-numerato e pre-pagato (come ad esempio la Provincia di Milano) per il controllo annuale, il manutentore non utilizzerà per questo tipo di interventi “straordinari” l’allegato H fornito dall’Ente ma un altro allegato H conforme.

Riferimento: D.P.R. 412/93, art.4 bis, come aggiunto dal D.P.R, art.8 comma 1.

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Per eseguire un impianto di adduzione del gas previsto per alimentare più apparecchi per una portata termica complessiva >di 34,8 KW, è soggetto ad obbligo di progetto?

Per gli impianti di adduzione gas a partire dal punto di consegna (contatore), se previsti per alimentare uno o più apparecchi per una portata termica complessiva superiore a 34,8 KW, sono soggetti ad obbligo di progetto, come sancito dal D.P.R. 447/91 (regolamento di attuazione della Legge 46/90) all’art.4, comma 1, lettera f) (vedi ns. raccoglitore capitolo “Legge 5.3.90 n.46” – D.P.R. 6.12.91 n.447 e riportato in calce).

Riferimento: D.P.R. 447/91 Articolo 4 – Comma 1 – Lettera f)

Progettazione degli impianti

1. Fatta salva applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’art.6 della legge è obbligatoria per l’istallazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:

f) per gli impianti in cui l’art.1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l’utilizzo di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 KW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;

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In caso il contatore del gas sia installato all’esterno dell’edificio su di un balcone, è necessario inserire un ulteriore rubinetto gas appena all’interno dell’alloggio?

No, non è necessario in quanto il punto 2.3.1.7. della norma UNI-CIG 7129/92 (vedi ns.raccoglitore capitolo “Legge 6.12.71 n. 1083” – Norma UNI_CIG 7129/92 è riportato in calce), riporta che i contatori installati in un balcone sono considerati come parte integrante dell’appartamento.

Al contrario, facendo riferimento sempre allo stesso punto della norma sopra citata, un ulteriore rubinetto di intercettazione deve essere previsto immediatamente all’interno dell’alloggio (posto in posizione visibile e facilmente accessibile), qualora il contatore sia ubicato all’esterno dell’abitazione (balcone escluso).

Riferimento: Norma UNI_CIG 7129/92 punto 2.3.1.7.

Impianti – Posa in opera – Generalità

A monte di ogni derivazione di apparecchio di utilizzazione e cioè a monte di ogni tubo flessibile o rigido di collegamento fra l’apparecchio e l’impianto interno deve sempre essere inserito un rubinetto di intercettazione, posto in posizione visibile e facilmente accessibile.

Se il contatore è situato all’esterno dell’abitazione bisogna anche inserire un analogo rubinetto immediatamente all’interno dell’alloggio, in posizione facilmente accessibile. Da quanto sopra peraltro esclusi i contatori installati in un balcone facente parte dell’appartamento.

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E’ ammesso lo scarico a parete degli impianti di riscaldamento per le villette a schiera di nuova edificazione?

No. Il DPR 551/99 ha modificato il disposto del DPR 412/93 imponendo agli edifici plurifamiliari di andare a scaricare i prodotti della combustione sopra il tetto.

Riferimento: DPR 412/93, articolo 5, comma 9 come modificato dal DPR 551/99, articolo 2.

Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

• Nuove istallazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,

• Ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,

• Ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,

• Trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,

• Impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall’impianto centralizzato.

Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

• Singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;

• Nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l’inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all’art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

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E’ possibile realizzare un attraversamento di un garage, con passaggio a vista, di una tubazione del gas metano? Se sì, con quali dovute precauzioni?

La norma UNI- CIG 7129/92 al punto 2.3.1.3. (riportato in calce e vedi ns. raccoglitore capitolo “legge 6.12.71 n. 1083” – Norma UNI – CIG 7129/92) riporta che è consentito l’attraversamento di vani o ambienti con pericolo di incendio (ad esempio rimesse, garage, ecc.) poiché la tubazione venga protetta con materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco e abbiano un diametro interno di almeno 10mm maggiore del diametro esterno della condotta. Tali guaine di protezione devono avere l’estremità verso l’esterno aperta e quella verso l’interno sigillata in maniera tale da rendere ventilabile l’intercapedine tra le pareti interne della guaina con quelle esterne della tubazione gas. Un ulteriore prescrizione deve essere quella che la tubazione del gas non presenti giunzioni o saldature lungo tutto il suo percorso all’interno della guaina.

Raccomandiamo infine di allegare alla dichiarazione di conformità l’eventuale certificazione che attesti la classificazione e l’idoneità, da parte del costruttore del prodotto, del tipo di guaina utilizzata da farsi rilasciare all’atto dell’acquisto.

Riferimento: Norma UNI – CIG 7129/92 punto 2.3.1.3.

Impianti – Posa in opera – Generalità

E’ ammesso l’attraversamento di intercapedini chiuse, purchè, nell’attraversamento, la tubazione non presenti giunzioni o saldature e venga collocata in tubo guaina passante, acciaio, con l’estremità verso l’esterno aperta, e quella verso l’interno sigillata.

La tubazione collocata in attraversamento di vani o di ambienti con pericolo di incendio (ad esempio rimesse, garage, magazzini di materiali combustibili) dovrà essere protetta con materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco.

Le guaine di cui sopra devono avere il diametro interno di almeno 10 mm maggiore del diametro esterno della condotta, un diametro interno di almeno 10mm maggiore del diametro esterno della condotta. Tali guaine di protezione devono avere l’estremità verso l’esterno aperta e quella verso l’interno sigillata in maniera tale da rendere ventilabile l’intercapedine tra le pareti interne della guaina con quelle esterne della tubazione gas. Un ulteriore prescrizione deve essere quella che la tubazione del gas non presenti giunzioni o saldature lungo tutto il suo percorso all’interno della guaina.

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Una caldaia di tipo C con potenza termica <35 KW può essere istallata all’interno di un box o garage?

A tal proposito va precisato che esiste specifico divieto da parte della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio ribadita con una lettera Circolare in data 10 Marzo 1994 protocollo 9570/4108 sott.22 e successiva del 15 giugno 1944 protocollo 1425/4108 sott.22 indirizzata al C.I.G. (Comitato Italiano Gas) delle quali ne riportiamo in calce i rispettivi testi integrali aventi come oggetto “Caldaie a gas installate all’interno delle autorimesse” (presenti anche nel ns. raccoglitore capitolo” Legge 6.12.71 n.1083” – Vedi Lettera n.9570/4108 del 10.3.94 e lettera n.1425/4108 del 15.6.94).

Riferimento: M.I. – Lettera Circolare Prot.n. 9570/4108 sott.22 del 10.3.94 e M.I.- Lettera Circolare Prot. N.1425/4108 sott.22 del 15.6.94.

Caldaie a gas installate all’interno delle autorimesse.

MINISTERO DELL’INTERNO

Prot.n. 9570/4108 sott.22 – Roma,10 marzo 1944

Al C.I.G. Viale Brenta,27 – 20139 Milano

Oggetto: Caldaie a gas installate all’interno delle autorimesse.

Con la presente si rende noto che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di questo ministero, esaminando un quesito di un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha ritenuto di ribadire il divieto ad installare caldaie murali anche all’interno di autorimesse con capacità di parcamento inferiore a nove autoveicoli.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza in relazione alle disposizioni contenute nella norma UNI – CIG 7129/92 (15° gruppo) per le caldaie a gas di tipo C con portata termica nominale superiore o uguale a 35 KW.

L’Ispettore Generale Capo (Ancillotti)

MINISTERO DELL’INTERNO

Prot.n. 1425/4108 sott.22 – Roma, 15 Giugno 1994

Al C.I.G. Viale Brenta,27 – 20139 Milano

Oggetto: CALDAIE A GAS INSTALLATE ALL’INTERNO DELLE AUTORIMESSE.

Nel fare riferimento alla nota di uguale oggetto inviata a codesto Comitato in data 10 Marzo 1994, si fa presente ch, a causa di un errore di trascrizione, la comunicazione di quanto stabilito dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico è stata riferita alle caldaie con portata termica non inferiore a 35 KW.

Al contrario, la corretta lettura del divieto di installare caldaie murali all’interno delle autorimesse si riferisce a quelle con portata termica non superiore a 35 KW.

L’Ispettore Generale Capo (Ancillotti)

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Quando è obbligatorio il progetto per gli impianti di riscaldamento e a gas?

Il progetto è obbligatorio nei seguenti casi:

1. per gli impianti termici realizzati o ristrutturati dopo il 17/1/91. Per impianto termico si intende “un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari”. La relazione tecnica allegata al progetto deve essere redatta conformemente alla DM 13/12/93 e il tutto va depositato in comune;

2. per gli impianti a gas (anche se non di riscaldamento, ma, ad esempio, alimentanti scaldabagni, stufe a gas, etc.) se sono di portata termica superiore ai 34,8 KW. Per impianto a gas a valle del punto di consegna si intende “l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all’apparecchio utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione”;

3. per le canne collettive ramificate (anche se asservite a impianti non di riscaldamento, quali ad esempio, scaldabagni);

4. per i camini asserviti allo scarico di un apparecchio a focolare aperto e tiraggio forzato il progetto è obbligatorio sempre (anche se asserviti a impianti non di riscaldamento quali, ad esempio, scaldabagni);

5. si ritiene obbligatorio il progetto anche per i camini e le canne fumarie collettive asservite ad apparecchi tipo C (anche se non per riscaldamento quali, ad esempio, scaldabagni) se adiacenti a locali abitati, in virtù del fatto che solo il progetto può garantire che il condotto non vada in pressione. Il progetto può essere omesso per l’intubamento di camini purchè si operi secondo UNI 10845 seguendo le indicazioni previste per i condotti in pressione;

6. per l’intubamento di sistemi fumari collettivi o multipli (anche se asserviti a impianti non di riscaldamento, quali, ad esempio, scaldabagni);

7. per impianti di potenzialità superiore (somma dei focolai agenti sullo stesso circuito idraulico di distribuzione del calore) a 30.000 kcal (circa 34,8 KW), alimentati con qualsiasi combustibile è necessario presentare (da parte dell’installatore) denuncia all’ISPESL che rilascerà il libretto matricolare; a tale denuncia deve essere allegato progetto dell’impianto firmato da un professionista, comprendente tutti i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo;

8. per impianti di potenza superiore ai 116 KW alimentati con qualsiasi combustibile deve essere richiesto il CPI al Comando dei VVF. Alla richiesta va allegato il progetto firmato da un professionista;

9. per impianti a combustibili liquidi e solidi di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h va presentato il progetto al Comando provinciale di VVF (art.9 della legge 615/66).

Riferimento:

1. artt. 26 e 28 della legge 10/91. La definizione di “impianto termico” è data all’art.1, lett.f) del DPR 412/99;

2. art.4 comma 1 lett.f) del DPR 447/91. La definizione di “impianto interno dal gas” è data all’art.1 comma 5 del DPR 447/91;

3. art.4 comma 1 lett. e) del DPR 447/91;

4. punto 4.4.2.1 della norma UNI-CIG 7129/92;

5. punto 4.3.2.1 della norma UNI-CIG 7129/92 e punto 7.4.3 della norma UNI 10845;

6. punto 7.1 della norma UNI 10845;

7. art.18 del DM 1-12-75;

8. DM 16-2-82;

9. art. 9 della legge 615/66.

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